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DiStudio Berti Bagnasco

Sentenza storica della Corte d’Appello di Firenze: il lavoratore che viene discriminato in ragione della propria iscrizione ad un sindacato ha diritto ad essere risarcito del danno patito

In questa coraggiosa pronuncia della Corte d’Appello di Firenze, su un tema estremamente delicato e fino ad oggi poco considerato dalla Giurisprudenza,  è stata confermata la decisione del Tribunale di Pisa che aveva rilevato il carattere discriminatorio della condotta del datore di lavoro, in quanto aveva trasferito e poi demansionato il lavoratore a seguito dell’iscrizione di quest’ultimo ad un sindacato.

La Corte d’Appello ha fondato il proprio convincimento, tra gli altri, su due colloqui intercorsi tra il Vicedirettore della Banca e il lavoratore, il cui fine era quello di disincentivare l’iscrizione del lavoratore al sindacato ricorrendo a minacce di ripercussioni sulla sua carriera, come è poi effettivamente avvenuto. Tali condotte, ritenute “già di per sé particolarmente gravi e reiterate” , unite al successivo trasferimento e demansionamento del lavoratore, hanno fatto sì che il Giudice di merito riconoscesse al lavoratore il diritto al risarcimento del danno patito.

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DiStudio Berti Bagnasco

Gli effetti di un accordo con clausola c.d. tombale nei rapporti tra la banca e il dipendente.

Nella sentenza qui riportata viene esaminata una questione tanto complessa quanto di fondamentale importanza nei rapporti sussistenti tra la banca e il dipendente. In essa si analizza il caso in cui le parti abbiano posto fine al rapporto di lavoro tramite un accordo di risoluzione consensuale, apponendovi una clausola c.d. tombalein cui affermano di non aver più nulla a pretendere l’uno dall’altro in relazione all’attività svolta dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro.

Ciò significa, come ha sottolineato la sentenza, che la Banca non potrà più applicare sanzioni o chiedere il risarcimento di eventuali danni al dipendente in relazione a comportamenti da esso tenuti che le erano già noti al momento di cessazione del rapporto e che non integrino dolo o colpa grave del dipendente. Solo se dovessero emergere in un secondo momento condotte dolose o gravemente colpose del dipendente o che in ogni caso abbiano causato notevoli danni alla Banca, quest’ultima potrebbe rivalersi sul dipendente pur sussistendo un accordo transattivo.

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