La pronuncia in esame tratta la vicenda di una dirigente assicurativa licenziata per giustificato motivo oggettivo a causa dell’asserita soppressione del proprio posto di lavoro dovuta ad una fusione aziendale ancora in attesa di approvazione da parte degli organismi di vigilanza. Il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo il licenziamento, statuendo che, ai fini della legittimità del recesso, il riassetto aziendale deve essere concreto ed attuale, non potendosi far riferimento ad un futuro accorpamento di mansioni derivante da una fusione societaria ancora in divenire, la quale, in ogni caso, non può costituire ai sensi dell’art. 2112 c.c. un giustificato motivo di licenziamento.