Archivio dei tag pubblico impiego

DiStudio Berti Bagnasco

Pagamento differito e rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS): la Corte costituzionale bacchetta il Legislatore

Segnaliamo che è da poco uscita la sentenza della Corte costituzionale del 19/06/2023, n. 130, che affronta l’annosa questione della corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) ai dipendenti pubblici.

Regolato dagli articoli 3, comma 2, del decreto legge n. 79/97 e 12, comma 7, del decreto legge n. 78/10, il TFS è un istituto che ha da sempre fatto discutere, con riguardo, in particolare, alla possibilità di differirne e rateizzarne il pagamento da parte della Pubblica amministrazione. La Consulta ha osservato che, in primo luogo, le indennità di fine servizio sono da considerarsi parte integrante della retribuzione dei dipendenti pubblici, e, pertanto, anche ad esse si applica il principio della giusta retribuzione ex art. 36 Cost, nel quale è compresa la tempestività del pagamento. Di conseguenza, solo in situazioni di grave difficoltà finanziaria, il legislatore può in via del tutto eccezionale comprimere il diritto del lavoratore a ricevere tempestivamente il TFS, ma solo se ciò è rigorosamente limitato nel tempo e rispetta i principi di ragionevolezza della misura e di proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. È evidente che la previsione di un termine dilatorio di dodici mesi per l’erogazione del TFS previsto in caso di cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età e di servizio non solo è incompatibile con i principi di cui sopra, ma è altresì divenuta una misura a carattere strutturale, perdendo il carattere di urgenza che ne aveva giustificato l’introduzione. A tutto ciò si aggiunge la previsione del pagamento rateale che, in combinato disposto con il dilazionamento, contribuisce ad aggravare il quadro sino ad ora delineato.

Ciononostante, afferma la Consulta, non è compito del Giudice costituzionale porre rimedio a tale problema, ragione per cui è auspicabile un celere e tempestivo intervento da parte del Legislatore, la cui inerzia è ancor più deplorevole se si considera che la questione era già stata sollevata con la sentenza n. 159/2019.

DiStudio Berti Bagnasco

Mancato superamento del periodo di prova nel Pubblico impiego: la comunicazione deve pervenire prima dello scadere del termine

Nel caso qui riportato una dipendente della Pubblica amministrazione, risultata vincitrice di un bando di mobilità interna, era stata sottoposta dalla Datrice di lavoro ad un periodo di prova della durata di tre mesi, il cui superamento con una valutazione positiva era condizione necessaria per la stipula definitiva del contratto. Il fatto che la comunicazione di mancato superamento della prova sia stata effettuata circa un mese dopo la conclusione della stessa, ha portato il Tribunale di Torino a considerare tale comunicazione priva di effetto e a riconoscere alla dipendente sia il diritto a ricoprire la posizione che gli era stata negata sia un risarcimento per il danno subito.

Il giudice ha, infatti, sottolineato che “la prova debba ritenersi superata ove non intervenga, prima della conclusione del periodo di tre mesi, una comunicazione in senso ostativo da parte del datore di lavoro”.

-scarica la sentenza-

DiStudio Legale Berti Bagnasco

La concertazione è ancora un valore (almeno nel Pubblico Impiego!)

E’ questo, in sintesi, l’insegnamento che si può trarre dalla causa, patrocinata dall’avv. Paolo Berti, che trattava di alcune modifiche all’orario di servizio e alle turnazioni imposte da un Comune al proprio personale senza il dovuto coinvolgimento del Sindacato. Continua a leggere