Nel caso qui riportato una dipendente della Pubblica amministrazione, risultata vincitrice di un bando di mobilità interna, era stata sottoposta dalla Datrice di lavoro ad un periodo di prova della durata di tre mesi, il cui superamento con una valutazione positiva era condizione necessaria per la stipula definitiva del contratto. Il fatto che la comunicazione di mancato superamento della prova sia stata effettuata circa un mese dopo la conclusione della stessa, ha portato il Tribunale di Torino a considerare tale comunicazione priva di effetto e a riconoscere alla dipendente sia il diritto a ricoprire la posizione che gli era stata negata sia un risarcimento per il danno subito.
Il giudice ha, infatti, sottolineato che “la prova debba ritenersi superata ove non intervenga, prima della conclusione del periodo di tre mesi, una comunicazione in senso ostativo da parte del datore di lavoro”.