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DiStudio Berti Bagnasco

L’eccessiva genericità della contestazione disciplinare può portare alla reintegra del lavoratore licenziato

Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Appello di Torino ha disposto la reintegra di un impiegato bancario, assistito dagli Avvocati dello Studio, che era stato licenziato per giusta causa, poiché, così ha rilevato la Corte, la contestazione disciplinare che ha preceduto il licenziamento era talmente generica da non consentire al lavoratore di presentare le proprie giustificazioni, provocando, così, un’irreparabile lesione del diritto di difesa.

La Corte d’Appello, nell’emettere tale provvedimento, ha ripreso le parole della Corte di Cassazione (sentenza n. 4879/2020), affermando che “il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito.”

 

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I limiti al licenziamento del dirigente: è illegittimo il recesso senza un’effettiva ed attuale riorganizzazione aziendale

La pronuncia in esame tratta la vicenda di una dirigente assicurativa licenziata per giustificato motivo oggettivo a causa dell’asserita soppressione del proprio posto di lavoro dovuta ad una fusione aziendale ancora in attesa di approvazione da parte degli organismi di vigilanza. Il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo il licenziamento, statuendo che, ai fini della legittimità del recesso, il riassetto aziendale deve essere concreto ed attuale, non potendosi far riferimento ad un futuro accorpamento di mansioni derivante da una fusione societaria ancora in divenire, la quale, in ogni caso, non può costituire ai sensi dell’art. 2112 c.c. un giustificato motivo di licenziamento.

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Licenziamento del dirigente pubblico: necessaria specificità della contestazione disciplinare. Un caso di reintegrazione.

La sentenza in esame affronta il delicato problema dei rapporti tra diritto di accesso agli atti e criterio di specificità con particolare riferimento alla fattispecie della contestazione disciplinare per relationem. Continua a leggere