Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Appello di Torino ha disposto la reintegra di un impiegato bancario, assistito dagli Avvocati dello Studio, che era stato licenziato per giusta causa, poiché, così ha rilevato la Corte, la contestazione disciplinare che ha preceduto il licenziamento era talmente generica da non consentire al lavoratore di presentare le proprie giustificazioni, provocando, così, un’irreparabile lesione del diritto di difesa.
La Corte d’Appello, nell’emettere tale provvedimento, ha ripreso le parole della Corte di Cassazione (sentenza n. 4879/2020), affermando che “il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito.”