Con la sentenza qui riportata il Tribunale di Torino ha enunciato un importante principio, in forza del quale, ai fini del versamento della quota contributiva all’Inps a carico dei soggetti iscritti alla gestione commercianti (art. 1, comma 203, l. n. 662/1996), non basta che la società di cui essi sono soci risulti iscritta al Registro delle Imprese, bensì si deve verificare che essi svolgano concretamente un’attività lavorativa al suo interno.
Nel caso di specie, infatti, l’azienda della cliente era stata ceduta e la sua mancata cancellazione dal Registro delle Imprese era dovuta a necessità di carattere burocratico, che non dimostravano il prosieguo delle attività, motivo per il quale l’Inps non avrebbe potuto esigere da lei alcuna somma a titolo contributivo.