La pronuncia in esame dirime una controversia relativa alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/1992 e dei congedi straordinari contemplati dall’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 da parte dei figli di una persona inabile. Nel caso di specie, alla dipendente era stato contestato di aver taciuto che la madre, formalmente separata dal padre, conviveva ancora con lui e sarebbe, dunque, stata lei la legittima destinataria dei benefici e per questo era stata licenziata per giusta causa.
Il Tribunale di Viterbo, invece, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento disponendo la reintegrazione della lavoratrice, ha sottolineato come i figli possano accedere ai benefici sopramenzionati qualora il coniuge sia mancante, ricomprendendo nel termine anche quelle situazioni in cui i coniugi siano legalmente sperati, pur condividendo l’abitazione per esigenze di varia natura.
Info sull'autore