La sentenza in esame tratta il caso, sicuramente peculiare, ma non così raro, di un dipendente di Banca che aderisce al Fondo Esuberi previsto dal contratto collettivo di settore, che prevede la possibilità di erogare ai dipendenti in esubero che accettano di risolvere il rapporto di lavoro un’indennità pari a circa l’80% dello stipendio per un numero di anni molto elevato.
Presupposto per accedere al Fondo Esuberi, era il conseguimento del diritto alla pensione entro una data certa, per cui la stessa datrice di lavoro, dietro delega del dipendente, si era procurata presso l’INPS la documentazione attestante la situazione contributiva del lavoratore.
All’atto di inoltrare la domanda di accesso al Fondo, tuttavia, l’INPS, accortasi di un presunto errore dei propri funzionari aveva respinto la richiesta, revocando anche un proprio precedente provvedimento con cui ammetteva il lavoratore al versamento di contributi volontari per il lavoro agricolo svolto in gioventù, per cui il dipendente era rimasto senza lavoro e senza indennità, con la prospettiva di conseguire la pensione solo moltissimi anni dopo.
La causa, patrocinata dagli avvocati Paolo Berti e Paolo Bagnasco, si è conclusa positivamente con la condanna dell’INPS al risarcimento del danno, sotto forma delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito qualora il rapporto di lavoro fosse proseguito sino al conseguimento della pensione.
Info sull'autore