Questa interessantissima sentenza del Tribunale di Torino affronta il nodo, molto controverso, del divieto del ne bis in idem dopo le recenti riforme nel pubblico impiego che obbligano il datore di lavoro a concludere l’iter disciplinare in tempi rapidissimi.
Il caso, patrocinato dagli avvocati Paolo Berti e Paolo Bagnasco, era quello di un dipendente pubblico accusato di alcune irregolarità commesse sul lavoro, che avevano portato alla contemporanea apertura di un procedimento disciplinare e di un’indagine penale. Il lavoratore aveva sostanzialmente riconosciuto i propri errori e, anche in considerazione dell’atteggiamento collaborativo mostrato nel corso delle indagini interne, il datore di lavoro aveva deciso di punire il proprio dipendente con la sola sospensione.
Il procedimento penale che nel frattempo si era aperto, si era concluso alcuni mesi dopo con l’applicazione di una pena concordata tra le parti (c.d. patteggiamento).
Preso atto dell’esito del processo penale il datore di lavoro aveva riaperto il procedimento disciplinare, irrogando al lavoratore il licenziamento.
Questo comportamento è stato ritenuto illegittimo sia dal Tribunale, con un ragionamento particolarmente approfondito, che merita senz’altro di essere letto, sia dalla Corte di Appello, che ha confermato la sentenza di primo grado.
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