Archivio mensile 5 Luglio 2023

DiStudio Berti Bagnasco

Pagamento differito e rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS): la Corte costituzionale bacchetta il Legislatore

Segnaliamo che è da poco uscita la sentenza della Corte costituzionale del 19/06/2023, n. 130, che affronta l’annosa questione della corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) ai dipendenti pubblici.

Regolato dagli articoli 3, comma 2, del decreto legge n. 79/97 e 12, comma 7, del decreto legge n. 78/10, il TFS è un istituto che ha da sempre fatto discutere, con riguardo, in particolare, alla possibilità di differirne e rateizzarne il pagamento da parte della Pubblica amministrazione. La Consulta ha osservato che, in primo luogo, le indennità di fine servizio sono da considerarsi parte integrante della retribuzione dei dipendenti pubblici, e, pertanto, anche ad esse si applica il principio della giusta retribuzione ex art. 36 Cost, nel quale è compresa la tempestività del pagamento. Di conseguenza, solo in situazioni di grave difficoltà finanziaria, il legislatore può in via del tutto eccezionale comprimere il diritto del lavoratore a ricevere tempestivamente il TFS, ma solo se ciò è rigorosamente limitato nel tempo e rispetta i principi di ragionevolezza della misura e di proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. È evidente che la previsione di un termine dilatorio di dodici mesi per l’erogazione del TFS previsto in caso di cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età e di servizio non solo è incompatibile con i principi di cui sopra, ma è altresì divenuta una misura a carattere strutturale, perdendo il carattere di urgenza che ne aveva giustificato l’introduzione. A tutto ciò si aggiunge la previsione del pagamento rateale che, in combinato disposto con il dilazionamento, contribuisce ad aggravare il quadro sino ad ora delineato.

Ciononostante, afferma la Consulta, non è compito del Giudice costituzionale porre rimedio a tale problema, ragione per cui è auspicabile un celere e tempestivo intervento da parte del Legislatore, la cui inerzia è ancor più deplorevole se si considera che la questione era già stata sollevata con la sentenza n. 159/2019.